Danno da fauna selvatica
Ai sensi dell’art. 2043 c.c., il danneggiato dalla fauna selvatica è gravato dall’onere di provare non solo il danno ma anche il concreto comportamento colposo ascrivibile all’ente tenuto al controllo della fauna
Danno da fauna selvaticaultima modifica: 2018-01-02T16:53:05+01:00da
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